Ponteggio indicato per la manutenzione e la ristrutturazione di edifici civili ed industriali. Struttura in acciaio zincato. Bas
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PONTEGGIO SYSTEM 100 H 11,00 base 100x200

Nuovo prodotto
9PS1100

3.333,12 €
Tasse incluse
Ponteggio indicato per la manutenzione e la ristrutturazione di edifici civili ed industriali. Struttura in acciaio zincato. Base con piedini regolabili estraibili che permettono di accedere in luoghi stretti o vicino alle pareti. Set di protezione finale di serie.Base con ruote d.200. Dichiarazione di conformità D.P.R. 07/01/56 n°164 e manuale istruzioni ed uso allegati.Dimensione torre m. 1,00 x 2,00 e altezza max 11m.Portata carico complessivo consentito kg.330.Piano di lavoro e staffe stabilizzatrici non comprese.NORMATIVA:In Italia la legislazione relativa ai ponteggi a torre su ruote, attualmente in vigore, nasce il 07.01.1956 con il D.P.R. 164 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni", che contiene anche alcune prescrizioni per le scale portatili. Il Decreto citato da scarse informazioni sui materiali da impiegare, sui dimensionamenti e nessuna informazione sui test cui sottoporre i prodotti finiti, dà invece alcune indicazioni sui modi di utilizzo ai fini della sicurezza. Citiamo solo una di queste indicazioni, che successivamente riprenderemo:D.P.R. 07.01.56 n° 164 Capo VI art. 52 "Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice", comma 4°: "I ponti su ruote devono essere ancorati almeno ogni due piani".Nel Giugno 1993 venne recepita e pubblicata dall' UNI la nuova Norma Tecnica per i ponteggi mobili a torre su ruote redatta dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) e precisamente la UNI HD 1004 che si applica ai ponteggi a torre su ruote con un altezza al piano di calpestio da 2,50 m a 12,00 m in assenza di vento (interno) e da 2,50 m a 8, 00 m in presenza di vento (esterno). Questa Norma Tecnica dà indicazioni in merito ai materiali, componenti, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e alla marcatura.In un primo momento la Norma Tecnica citata, in quanto tale, era facoltativa e il progettista poteva adottarla o meno, comunque nei casi in cui andava in contrasto con le Leggi di stato (D.P.R.) quest'ultime avevano priorità assoluta.Facciamo a questo punto un esempio chiarificatore.La Norma UNI HD 1004 non obbliga ad ancorare il ponteggio almeno ogni due piani, evidentemente perché prevedendo il superamento delle prove in essa contenute il problema del ribaltamento è già di per sè risolto.Nonostante quanto sopra esposto, fino al 27 Marzo 1998 anche se i vari prodotti erano costruiti e testati in osservanza alla Norma Tecnica dovevano comunque essere usati così come prescritto dal D.P.R..Il 27.03.98 fu reso operante un Decreto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale definibile "di pari efficacia" relativo al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di ponti su ruote a torre. Da quella data la Norma Tecnica più volte citata assunse il valore di Legge.In sostanza da allora è possibile costruire un ponteggio a torre su ruote seguendo o il relativo D.P.R. o la relativa Norma Tecnica. Il Decreto Ministeriale prescrive però che se si segue la Norma Tecnica il costruttore deve: esplicitamente dichiararlo fornire le certificazioni previste dalla relativa Norma Tecnica, emesse da un laboratorio ufficiale citando numero del certificato e data del rilascio (nei Decreti stessi vengono specificati quali sono i laboratori ufficiali) fornire il ponteggio di libretto d'istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione. In particolare il costruttore deve, all'interno del manuale di istruzioni, presentare le diverse configurazioni in cui il ponteggio può essere montato per garantire un utilizzo conforme alla Norma UNI HD 1004. Sarà responsabilità dell'utilizzatore adottare sempre una di quelle configurazioni e rispettare quanto riportato nel manuale che deve seguire l'attrezzatura per tutto il periodo di vita della stessa. Per i ponteggi a torre su ruote non è prevista la marcatura CE in quanto non esistono direttive in merito. Attualmente i riferimenti normativi risultano essere quelli precedentemente descritti.
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